COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO
La commissione locale per il paesaggio, di cui all’articolo 148 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e successive modificazioni ed integrazioni, esprime parere sulla compatibilità tra l’interesse paesaggistico tutelato e l’intervento progettato nell’ambito dei procedimenti di autorizzazione di cui agli articoli 146, comma 7, 147 e 159 del D.lgs. 42/2004 e s.m.i. , secondo le modalità individuate dagli enti locali interessati.
La commissione verifica in particolare la conformità dell’intervento progettato alle prescrizioni contenute nel provvedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico, nel piano paesaggistico regionale e nel piano regolatore generale ad esso adeguato, accertandone: 1) la compatibilità rispetto ai valori paesaggistici riconosciuti dal vincolo e alle finalità di tutela e di miglioramento della qualità del paesaggio individuati dalla dichiarazione di notevole interesse pubblico, dal piano paesaggistico e dal PRG; 2) la congruità con i criteri di gestione dell’immobile o dell’area indicati nella dichiarazione e nel piano paesaggistico. 3. Composizione della commissione locale per il paesaggio a. La commissione locale per il paesaggio è composta da non meno di tre soggetti con specifica esperienza lavorativa almeno triennale, in particolare da: 1) un esperto in materie attinenti la pianificazione e gestione del territorio e del paesaggio, la progettazione edilizia ed urbanistica, la tutela dei beni architettonici e culturali; 2) un esperto in materie botanico-vegetazionali, agronomiche e forestali; 3) un esperto in materie attinenti le scienze geologiche, naturali, geografiche e ambientali.
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