Informativa I.C.I.
la riscossione dell’IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI) è stata affidata dal Comune al CIS srl – Servizio Entrate. Al fine di offrirLe una corretta informazione si invia la presente nota contenente le principali disposizioni che Le permetteranno di adempiere compiutamente ai suoi obblighi tributari per l’anno 2007. Si allegano inoltre i bollettini per il pagamento precompilati relativamente ai dati anagrafici, con preghiera di comunicare al Servizio Entrate eventuali variazioni.
Ufficio di Riferimento
Ufficio Tributi - Sig.ra Luigina CIMARELLI
tel. 0731 813401 (int. 212) - Fax. 0731 812350 e-mail: tributi@comune.castelplanio.an.it Responsabile: Dr.ssa Loretta Cardinali tel. 0731 813401 (int. 219) e-mail: ragioneria@comune.castelplanio.an.it Modalità di pagamento
Il pagamento può essere effettuato utilizzando l’apposito bollettino di ccp n. 89111538 intestato a “CIS srl Castelplanio AN – I.C.I. - Via Fornace 25 - 60030 MOIE DI MAIOLATI SP.” presso gli uffici postali.
Dal 2007 la legge 296/06 permette anche il pagamento attraverso il modello F24 - Il versamento dell’imposta complessivamente dovuta al Comune per l’anno in corso deve essere effettuato in due rate delle quali la prima entro il 16 di giugno, pari al 50% dell’imposta dovuta calcolata sulla base dell’aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell’anno precedente. La seconda rata deve essere versata dal 1° al 16 dicembre, a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente di provvedere al versamento dell’imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 di giugno.
Requisiti del richiedente
- Soggetto passivo dell'imposta è il proprietario di immobili come case, negozi, capannoni industriali, terreni fabbricabili oppure chi gode di un immobile il diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie, anche se non residenti sul territorio dello Stato. Per gli immobili condotti in leasing, il soggetto passivo è il locatario utilizzatore. Non sono soggetti ICI gli inquilini.
Contribuzione a carico - Calcolo dell'imposta
- a) Per gli immobili adibiti ad abitazione principale dei soggetti passivi persone fisiche residenti nel
Comune……………………………………………………..5,00 per mille b) Con esibizione di autocertificazione sia del comodante che del comodatario da presentare al Comune, aliquota al………………………………………………………………...5,00 per mille • per gli alloggi posseduti in aggiunta all’abitazione principale, dati in uso gratuito (anche senza formalità contrattuali) a parenti in linea retta sino al 6^ grado di parentela; • per le abitazioni principali concesse in uso gratuito a parenti in linea collaterale limitatamente ai fratelli e sorelle ai sensi degli artt.75 e 76 del codice civile e dell’art.59 del D.Lgs.vo 446/97; • per gli alloggi dati in uso ad altre persone con contratto registrato di locazione o di comodato; c) Per i seguenti immobili aliquota al………..5,00 per mille • per gli immobili classificabili nel gruppo catastale “A9-A10”; • per gli immobili classificabili nel gruppo catastale “B”; • per gli immobili classificabili nel gruppo catastale “C” ad eccezione delle pertinenze degli alloggi soggetti all’aliquota al 7 per mille; d) Per i seguenti immobili aliquota al……7,00 per mille • alloggi non locati, o per i quali non sia esibito contratto registrato di locazione o di comodato posseduti in aggiunta all’abitazione principale o non venga resa specifica dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n.445 in ordine alla cessione in uso gratuito come abitazione principale del familiare in linea retta o in linea collaterale come stabilito da disposizioni regolamentari dell’ente; • aree fabbricabili. • immobili classificabili nel gruppo catastale “D” e) Per le pertinenze accatastate separatamente si applica la medesima aliquota relativa all’alloggio cui sono asservite DETRAZIONI: La detrazione d’imposta I.C.I., di cui all’art. 8 commi 2 e 3 D.Lgs 30/12/92 n.504 e successive modifiche ed integrazioni, è stabilita per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale in Euro 103,29. Nei casi di immobile concesso in locazione, comodato o in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale quale abitazione principale il proprietario delle unità immobiliari potrà beneficiare della sola agevolazione della aliquota ridotta al 5,00 per mille e non anche della detrazione.
Normativa di riferimento
Note
- NORMATIVA GENERALE
Soggetto passivo dell'imposta è il proprietario di immobili come case, negozi, capannoni industriali, terreni fabbricabili oppure chi gode di un immobile il diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie, anche se non residenti sul territorio dello Stato. Per gli immobili condotti in leasing, il soggetto passivo è il locatario utilizzatore. Non sono soggetti ICI gli inquilini. Per determinare quanto si deve pagare è necessario prima determinare la base imponibile. La base imponibile è data dal valore dell'immobile con riferimento a diversi parametri: • Per i fabbricati iscritti in catasto, si applica alla rendita catastale risultante al 1° gennaio dell'anno in corso (aumentata del 5%) il coefficiente moltiplicatore previsto: - 100 per le categorie A e C (escluse A/10 e C/1) - 140 per la categoria B - 50 per le categorie A/10 e D - 34 per le categoria C/1; • Per i fabbricati che non dovessero risultare iscritti in catasto, si può utilizzare la rendita presunta, cioè quella di immobili similari nella stessa zona; • Per le aree fabbricabili, la base imponibile si determina dal prezzo commerciale al 1° gennaio dell'anno di imposizione, con riguardo anche ai prezzi medi rilevati sul mercato per la vendita di aree aventi caratteristiche similari; • Si ricorda che i terreni agricoli sono esenti. Una volta determinata la base imponibile, l'imposta si calcola applicando alla base imponibile l'aliquota nella fattispecie. A partire dal primo gennaio 2007, il pagamento dell’imposta deve essere effettuato con arrotondamento all’euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. Chi ha acquistato o venduto l'immobile nel corso dell'anno, deve pagare la quota relativa ai mesi per i quali è stato proprietario. L'anno successivo, entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi, dovrà presentare al Comune la dichiarazione di variazione. Chi, invece, ha acquistato e venduto nello stesso anno, ad esempio ha venduto una casa per comprarne un'altra, deve pagare l'ICI per ciascun periodo di possesso della vecchia e della nuova casa e l'anno successivo dovrà fare la dichiarazione di variazione indicando i dati della vecchia casa e della nuova. Resta l’obbligo di presentare la dichiarazione fino a quando il direttore dell’Agenzia del Territorio non emanerà un provvedimento con il quale verrà sancita l’effettiva operatività del sistema di circolazione e fruizione dei dati catastali. Essa deve essere prodotta dai titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale limitatamente agli immobili siti nel territorio del Comune per i quali, nel corso dell'anno 2006, si sono verificate modificazioni nella soggettività passiva, ovvero per tutte quelle modifiche relative all'immobile già dichiarato e che comportano un diverso regime di imposizione o di costituzione di nuove unità immobiliari (terreno agricolo che diventa area edificabile per lavori di costruzione, ecc.). La dichiarazione ai fini ICI, relativa al 2006, deve essere presentata al Comune, entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi, direttamente all’Ufficio Tributi o con raccomandata postale. Il Regolamento I.C.I. è allegato in questa informativa e scaricabile Modulistica ed allegati |