Regolamento Edilizio

La Regione, con il regolamento edilizio tipo, attua le finalità di cui all'articolo 25, comma 1, lettera b), della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e dell'articolo 10 della L.R. 18 giugno 1986, n. 14. 
I comuni con il regolamento edilizio, sulla base del regolamento edilizio tipo, disciplinano gli interventi urbanistici ed edilizi nel territorio comunale. 
L'attività costruttiva edilizia e le altre attività ad essa connesse; le opere e le urbanizzazioni che modificano l'ambiente urbano territoriale; le lottizzazioni di aree ed ogni altra attività comportante trasformazione urbanistica o edilizia del territorio comunale, con esclusione delle normali operazioni agricole e delle attività estrattive, sono disciplinate dalle previsioni degli strumenti urbanistici generali, dalle relative norme tecniche di attuazione, dalla legislazione statale e regionale in materia nonché dal presente regolamento edilizio.
 
 
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I PRECEDENTI REGOLAMENTI EDILIZI COMUNALI
Il precedente REC 2008
 
 
Il vecchio Regolamento (Regolamento Regionale n. 23/89) era il seguente: